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Concessioni di servizi: nessun rinnovo senza la volontà dell’ente espressa dagli organi competenti

Il Consiglio di Stato chiarisce che trattative e proposte interlocutorie non possono creare un vincolo contrattuale per la pubblica amministrazione, né la proroga emergenziale può imporre la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza naturale
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Una trattativa avviata dalla pubblica amministrazione non determina automaticamente il rinnovo di una concessione di servizio se manca una manifestazione di volontà definitiva proveniente dagli organi competenti dell’ente. Inoltre, la proroga emergenziale prevista durante il periodo Covid non può essere interpretata come uno strumento capace di imporre la prosecuzione di un rapporto concessorio oltre la sua naturale scadenza, né di comprimere la discrezionalità amministrativa nella scelta del futuro assetto gestionale del servizio.

È il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 05530/2026, pubblicata il 9 luglio 2026 (ricorso n. 00853/2025), che ha respinto l’appello relativo alla gestione di una farmacia comunale affidata in concessione.

Secondo il Collegio, lo scambio di comunicazioni tra amministrazione e concessionario, anche quando contenga ipotesi di riequilibrio economico e prospettazioni di rinnovo, non è sufficiente a perfezionare un nuovo accordo contrattuale se si inserisce in un contesto ancora interlocutorio e privo degli atti formali richiesti dall’ordinamento.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che la capacità di impegnare l’ente pubblico sul piano negoziale non appartiene indistintamente agli organi politici, ma segue il riparto di competenze stabilito dalla legge. Pertanto, un atto proveniente da un soggetto privo del relativo potere non può generare un affidamento giuridicamente tutelabile in capo al privato.

La sentenza ha inoltre escluso che la disciplina emergenziale prevista dall’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 possa trasformare un rapporto a termine in un affidamento rinnovato. La proroga opera infatti sul piano della conservazione temporanea dell’efficacia del titolo, ma non impedisce all’amministrazione di programmare il diverso assetto futuro del servizio e di scegliere, alla scadenza del rapporto, un nuovo modello gestionale.

Una volta esclusa la permanenza della concessione, viene meno anche la legittimazione del precedente gestore a contestare le successive procedure amministrative adottate dall’ente, comprese quelle finalizzate all’individuazione di un nuovo affidatario.

La pronuncia ribadisce dunque un principio generale: la continuità di un servizio pubblico non può fondarsi su mere aspettative derivanti da trattative non concluse, ma richiede un valido titolo giuridico e una scelta amministrativa formalmente espressa secondo le competenze previste dalla legge.

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