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Onlus, ultimo mese per l’iscrizione al RUNTS: scadenza il 31 marzo 2026

Con la soppressione dell’Anagrafe unica delle Onlus, gli enti che vogliono continuare a operare nel Terzo settore e mantenere il diritto al cinque per mille devono presentare domanda al Registro unico nazionale
giornale dei comuni

Dal 1° gennaio 2026 è stata soppressa l’Anagrafe unica delle Onlus, finora gestita dall’Agenzia delle Entrate. Le organizzazioni già iscritte che intendono continuare a operare come enti del Terzo settore dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) entro e non oltre il 31 marzo 2026.

La procedura è prevista dall’articolo 34, comma 3, del decreto ministeriale 106 del 15 settembre 2020. L’iscrizione al RUNTS è necessaria anche per mantenere il diritto al contributo del cinque per mille.

Entro la stessa scadenza, le Onlus che intendono acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno invece presentare domanda al Registro delle imprese territorialmente competente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 112/2017.

Le organizzazioni che non procederanno all’iscrizione al RUNTS perderanno la qualifica di Onlus e saranno tenute a devolvere il proprio patrimonio, previa richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La domanda di iscrizione al RUNTS può essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica del legale rappresentante dell’ente o della rete associativa di riferimento. Per le Onlus dotate di personalità giuridica, l’istanza dovrà essere presentata dal notaio. L’iscrizione sarà comunque subordinata all’esito positivo dell’istruttoria da parte dell’ufficio RUNTS competente.

Nella domanda l’ente dovrà indicare la sezione del Registro nella quale intende essere iscritto e allegare l’atto costitutivo, lo statuto adeguato al Codice del Terzo settore e gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli previsti dalla normativa.

Se dagli ultimi due bilanci emerge il superamento di due dei limiti previsti dal decreto legislativo 117/2017, l’ente dovrà nominare l’organo di controllo. Tale nomina è sempre obbligatoria per le Onlus costituite in forma di fondazione. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, invece, dovranno allegare il regolamento previsto dal decreto ministeriale 106/2020 in sostituzione dell’atto costitutivo e dello statuto.

Per poter percepire il contributo del cinque per mille, gli enti dovranno infine comunicare tramite il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento, secondo le modalità previste nella sezione dedicata all’accreditamento degli enti del Terzo settore.

Maggiori informazioni nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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