Il diritto al progetto individuale per le persone con disabilità previsto dall’articolo 14 della legge n. 328/2000 è immediatamente esigibile e non può essere rinviato in attesa dell’entrata a regime del diverso istituto del “progetto di vita” introdotto dal decreto legislativo n. 62/2024.
È questo il principio affermato dal TAR Campania, Napoli, Sezione IX, sentenza 14 luglio 2026, n. 4437, che ha accolto il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione sulla richiesta di predisposizione di un progetto individuale per una persona con disabilità grave.
Secondo il Collegio, l’articolo 14 della legge n. 328/2000 impone ai Comuni, d’intesa con le Aziende sanitarie locali, di predisporre, su richiesta dell’interessato, un progetto finalizzato alla piena integrazione della persona con disabilità nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa.
Il TAR ha precisato che tale obbligo non può ritenersi assolto attraverso la semplice attivazione di singoli interventi assistenziali o sociosanitari. Il progetto individuale, infatti, costituisce uno strumento unitario di programmazione degli interventi e non una mera sommatoria di prestazioni già erogate dall’amministrazione.
La sentenza chiarisce inoltre che il differimento previsto dalla disciplina transitoria del decreto legislativo n. 62/2024 riguarda esclusivamente il nuovo modello del progetto di vita, non il progetto individuale disciplinato dall’articolo 14 della legge quadro sui servizi sociali. Pertanto, il Comune resta tenuto a concludere il procedimento entro i termini previsti dalla legge n. 241/1990.
Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio dell’amministrazione e ha ordinato al Comune di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato un commissario ad acta individuato nel direttore generale dell’Istituto superiore di sanità, con facoltà di delega.
La pronuncia ribadisce così il principio secondo cui gli strumenti di tutela e inclusione delle persone con disabilità previsti dall’ordinamento devono essere garantiti senza ritardi organizzativi o interpretazioni che ne sospendano l’efficacia.