L’assegno di cura destinato alle persone con disabilità gravissima non costituisce un diritto automatico e permanente, ma un contributo subordinato alla programmazione amministrativa e alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate. È il principio affermato dal TAR Campania – Napoli, Sezione IX, sentenza 14 luglio 2026, n. 04441/2026, che ha respinto il ricorso proposto contro la riduzione dell’importo riconosciuto nell’ambito del Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA).
Secondo il Collegio, pur avendo le persone con disabilità gravissima una priorità massima nell’accesso alle misure di sostegno, l’assegno di cura non può essere considerato un beneficio garantito in via assoluta, poiché la sua erogazione resta condizionata dai limiti delle risorse disponibili. Il contributo, infatti, rientra tra le forme di sostegno integrative previste dal Piano nazionale per la non autosufficienza e non esaurisce gli strumenti assistenziali previsti dall’ordinamento.
Il TAR ha inoltre escluso che la precedente percezione dell’assegno possa determinare un legittimo affidamento sul rinnovo automatico del beneficio. Le graduatorie, ha precisato il giudice amministrativo, sono riferite alle singole annualità e devono essere predisposte sulla base delle domande presentate e delle risorse effettivamente disponibili, senza che l’Amministrazione sia vincolata al criterio della cosiddetta “spesa storica”.
La previsione regionale secondo cui le persone già valutate e beneficiarie del contributo non devono essere nuovamente sottoposte a valutazione, ha chiarito la sentenza, riguarda esclusivamente gli adempimenti di programmazione degli enti locali e non elimina la necessità di una verifica annuale delle richieste individuali.
Con riferimento all’importo dell’assegno, il TAR ha poi precisato che la somma massima prevista dalla disciplina regionale non rappresenta un importo fisso dovuto automaticamente, ma un limite massimo erogabile. Eventuali riduzioni devono essere valutate nell’ambito della programmazione complessiva e dei criteri di accesso stabiliti dalla normativa.
Per il Collegio, dunque, non sussiste un diritto soggettivo della persona con disabilità gravissima a essere automaticamente inserita tra i beneficiari o a ottenere il medesimo importo riconosciuto negli anni precedenti, dovendo prevalere una gestione delle risorse coerente con i criteri di priorità e con i vincoli finanziari pubblici.