Martedì 21 luglio 2026
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Riforma costituzionale: allo Stato le competenze su energia e infrastrutture strategiche

Soppressa la competenza legislativa concorrente e introdotta la clausola di supremazia statale
giornale dei comuni

Dall’Aula della Camera via libera al disegno di legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.

Montecitorio ha approvato il Ddl senza correzioni rispetto al testo licenziato dal Senato il 13 ottobre 2015. Approvato in via definitiva in prima deliberazione, il disegno di legge passa ora al Senato per la seconda deliberazione.

Il pacchetto di riforme contiene anche la modifica all’articolo 117 della Costituzione (Titolo V della Parte seconda), con l’eliminazione della competenza legislativa concorrente, la redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale e l’introduzione della clausola di supremazia statale.

ALLO STATO L’ENERGIA E LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE.

Entrano nella legislazione esclusiva dello Stato la produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia (materia finora concorrente), nonché le infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; i porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

ANCHE IL GOVERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO.

Inoltre, diventano di competenza legislativa esclusiva dello Stato il governo del territorio (disposizioni generali e comuni) che finora è stata materia concorrente, la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (materia fino ad oggi concorrente), il sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (la “protezione civile” è finora materia concorrente), la tutela e sicurezza del lavoro (materia finora concorrente) e l’ordinamento delle professioni (le professioni sono finora materia concorrente).

COMPETENZE REGIONALI.

Riguardo, viceversa, alle materie di competenza delle Regioni, figurano, tra le altre, la pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno e la dotazione infrastrutturale. Inoltre, rientra tra le materie in cui si esplica la competenza regionale la disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici.

CLAUSOLA DI SUPREMAZIA.

Viene introdotta la “clausola di supremazia”, in base alla quale la legge statale – su proposta del Governo – può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

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