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Corte costituzionale: illegittima la riparazione pecuniaria automatica per i reati contro la pubblica amministrazione

La Consulta boccia l’art. 322-quater del codice penale: la misura ha natura punitiva e, sommata a confisca e risarcimento, viola il principio di proporzionalità della sanzione
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 322-quater del codice penale nella parte in cui prevede l’obbligo automatico, in caso di condanna per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, del pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a favore dell’amministrazione danneggiata.

La decisione è contenuta nella sentenza n. 108 depositata il 18 giugno 2026, con la quale la Consulta ha ritenuto la disposizione contraria agli articoli 3 e 27 della Costituzione e agli articoli 11 e 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La norma, introdotta nella sua attuale formulazione dalla legge n. 3 del 2019, stabiliva che con la sentenza di condanna per i reati di peculato, concussione, corruzione e altre fattispecie collegate fosse sempre disposto il pagamento di una somma corrispondente al vantaggio economico ottenuto attraverso il reato, senza pregiudicare il diritto dell’amministrazione al risarcimento del danno.

Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, tale misura non può essere considerata una semplice forma di ristoro patrimoniale. Pur denominata “riparazione pecuniaria”, essa presenta infatti una funzione sostanzialmente punitiva, perché determina un sacrificio economico ulteriore rispetto alla confisca del profitto del reato e al risarcimento del danno eventualmente dovuto alla pubblica amministrazione.

La Consulta ha evidenziato che la somma prevista dall’art. 322-quater cod. pen. si aggiunge alla confisca obbligatoria disciplinata dall’art. 322-ter cod. pen., producendo di fatto un raddoppio dell’importo sottratto al condannato. Inoltre, l’applicazione automatica della misura prescinde sia dall’entità concreta dell’offesa sia dalle condizioni economiche del reo o da eventuali condotte riparatorie già effettuate.

Proprio l’assenza di un margine di valutazione da parte del giudice rende la sanzione incompatibile con il principio di proporzionalità, che impone una risposta punitiva adeguata alla gravità del fatto e alla situazione personale dell’autore dell’illecito.

La Corte ha quindi chiarito che il carattere “punitivo” della misura comporta l’applicazione delle garanzie costituzionali e sovranazionali previste per le sanzioni penali, anche se non si tratta formalmente di una pena in senso tecnico.

La dichiarazione di illegittimità riguarda dunque l’automatismo previsto dalla disposizione, mentre la Consulta ha rimesso al legislatore la possibilità di introdurre eventuali sanzioni pecuniarie con finalità deterrente per i reati contro la pubblica amministrazione, purché rispettino i principi di proporzionalità e adeguatezza della risposta sanzionatoria.

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