Esentasse i mutui concessi dalle banche alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili per l’acquisto della prima casa e per i lavori di ristrutturazione. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 61/E pubblicata oggi, evidenziando come il regime fiscale di favore previsto dalla legge (art. 5, comma 24, d.l. n. 269/2003), per i contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie si estenda anche ai mutui stipulati tra queste ultime e i beneficiari finali.
Niente registro, bollo e altre imposte indirette pertanto per i mutui ipotecari concessi dalle banche, per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione, alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili. L’agevolazione prevede una particolare procedura di erogazione di finanziamenti alle banche da parte della Cdp, volta a favorire l’accesso al credito, per l’acquisto dell’abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, da parte di categorie di soggetti meritevoli di tutela, quali le giovani coppie, le famiglie numerose o i nuclei familiari con disabili. Per questa tipologia di finanziamenti è prevista l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra imposta indiretta.
Il documento di prassi ha precisato che il regime di esenzione deve trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia con riferimento al finanziamento principale intercorrente tra la Cdp e la banca intermediaria, che con riferimento alla successiva erogazione delle somme ai mutuatari. La banca svolge, infatti, una funzione strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione dalla Cassa per l’accesso al credito da parte dei soggetti meritevoli individuati dalla norma venga effettivamente destinata a tale finalità.