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Minoranze linguistiche storiche, fissati i criteri per la ripartizione dei fondi 2026-2028

Il decreto della Presidenza del Consiglio stabilisce modalità e priorità per finanziare progetti di tutela e valorizzazione delle lingue minoritarie. Coinvolti enti locali e regioni
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Sono stati definiti i criteri per la ripartizione dei fondi destinati alla tutela delle minoranze linguistiche storiche per il triennio 2026-2028. Il provvedimento è contenuto in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo, che disciplina l’assegnazione delle risorse previste dalla legge n. 482 del 1999.

I finanziamenti saranno attribuiti sulla base di progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie riconosciute. Le proposte potranno essere presentate dalle pubbliche amministrazioni competenti e dovranno riguardare territori in cui la presenza delle minoranze linguistiche sia stata formalmente delimitata secondo la normativa vigente.

Le regioni avranno un ruolo centrale di coordinamento e intermediazione: riceveranno le richieste di finanziamento dagli enti locali, ne verificheranno l’ammissibilità e le trasmetteranno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Alle regioni spetteranno inoltre attività di monitoraggio sull’attuazione dei progetti e la verifica finale della rendicontazione.

Tra gli interventi finanziabili rientrano l’istituzione di sportelli linguistici nelle pubbliche amministrazioni, corsi di formazione per il personale pubblico e docente, servizi di traduzione e interpretariato e iniziative di toponomastica che valorizzino i nomi tradizionali dei luoghi. Sono previste anche iniziative culturali dedicate alla promozione e diffusione delle lingue minoritarie, purché strettamente finalizzate alla salvaguardia linguistica e non a eventi di carattere festivo o folkloristico.

Le domande di finanziamento saranno presentate nell’ambito di avvisi pubblici annuali e i progetti dovranno essere corredati da una dettagliata relazione sulle attività e sui costi previsti. La durata massima delle iniziative è generalmente fissata in dodici mesi.

Il riparto delle risorse terrà conto anche della distribuzione territoriale delle minoranze linguistiche e, ove possibile, garantirà il finanziamento di almeno un progetto per ciascuna minoranza presente nelle diverse regioni. Sono previsti controlli periodici sullo stato di avanzamento delle attività e la possibilità di revoca dei fondi in caso di mancata rendicontazione o irregolarità.

Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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