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Locazioni, cedolare secca anche nei Comuni colpiti da calamità

Lo afferma dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 470 pubblicato il 7 novembre 2019
giornale dei comuni

La cedolare secca al 10% per le locazioni a canone concordato si applica anche ai Comuni colpiti da calamità naturali e per i quali è stato decretato lo stato di emergenza. Per individuarli bisogna far riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati dal Consiglio dei Ministri, che contengono gli elenchi delle località colpite dagli eventi calamitosi, insieme ai criteri e alle modalità con cui far fronte alle emergenze. E’ quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 470 pubblicato il 7 novembre 2019 la quale fa riferimento al decreto legge numero 47 del 2014. Questa norma si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dal 2009 e fino al 2014. Per eventi calamitosi s’intende: “Calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione debbano, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.”

Lo stato d’emergenza viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, che ne fissa anche la durata, ne determina l’estensione territoriale e individua le risorse finanziarie necessarie. In seguito il CdM nomina un Commissario delegato, che si occupa della ricognizione dei fabbisogni. Per fortuna, si torna a parlare di cedolare secca con aliquota ridotta al 10% anche grazie alla conferma della tassazione agevolata nella Legge di Bilancio 2020. Si tratta di un argomento delicato, poiché, per ottenere la cedolare al 10% invece che al 21%, bisogna prima procedere con l’individuazione dei centri colpiti. Riassumendo, la tassazione agevolata sugli affitti può essere applicata per gli affitti stipulati in relazione a immobili ubicati in tre tipologie di località:

-nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza in seguito ad eventi calamitosi, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge numero 47 del 2014;
-nei Comuni con carenze di disponibilità abitative, ovvero a Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nei Comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri capoluoghi di provincia;
-nei Comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

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