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Le novità nella disciplina di reclamo e mediazione tributaria dal primo gennaio 2018

I chiarimenti nella Circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate
giornale dei comuni

L’istituto del reclamo/mediazione di cui all’art. 17 bis del decr. legisl. n.546/1992 sul Contenzioso Tributario ha subito modifiche per effetto dell’art. 10 del D.L. n. 50/2017, convertito in L. 96/2017 con effetto dal primo gennaio 2018, per la cui operatività l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 30/E della Direzione Centrale Affari Legali in data 22 dicembre 2017.

In relazione alla  necessità di ridurre il contenzioso tributario presso le Commissioni Tributarie e presso la Corte di Cassazione, l’ambito di applicazione della mediazione viene esteso alle controversie di valore superiore al limite precedente di euro ventimila, fino cinquantamila euro.

Il valore della controversia va determinato non sulla base dell’importo accertato, ma di quello contestato, con riferimento al singolo atto impugnato, secondo la disposizione dell’art. 12, c. 2, del decr. legisl. n.546/1992: “per valore della lite si  intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

Altra novità è che il comma 3 dell’articolo 10, modificando l’art. 39, comma 10, del D.L. n. 98/2011, ha esteso agli agenti della riscossione la limitazione della responsabilità contabile ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo  nell’ambito della procedura di mediazione tributaria, inizialmente prevista solo per i rappresentanti dell’ente impositore che concludono la mediazione od accolgono il reclamo: ciò per evitare una ingiustificata disparità di trattamento dell’agente della riscossione, rispetto agli enti impositori.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore della nuova disciplina, il comma 2 dell’articolo 10 stabilisce che le modifiche si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal primo gennaio 2018. Viene chiarito che la notifica si intende perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente, per cu, se l’atto è notificato a mezzo posta raccomandata anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l’eventuale controversia dinanzi alla CTP , anche di valore  superiore a ventimila euro fino a cinquantamila euro, ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 nis del dcer. Legisl.n .546/1992.

 

LINK – AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 30/E DEL 22 DICEMBRE 2017

Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it

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