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Le riscossioni coattive devono osservare il Codice del Consumo

Il Garante della Concorrenza e le regole per la riscossione delle entrate locali
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è intervenuta con la propria Delibera n. 27036 (pubblicata nel Bollettino n. 7 del 20 febbraio) per contestare all’ATO MESSINA 1 la violazione dell’art. 27, comma 12, del decr. legisl. n. 206/2005 (Codice dei Consumo) per non avere ottemperato ad una precedente delibera con la quale l’Autorità aveva accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere nella richiesta di pagamento della TIA (Tariffa per l’igiene ambientale) mediante INGIUNZIONE FISCALE (ex R.D. n. 639/1910) di importi  dei quali non era  stata accertata l’entità e l’esigibilità e nella opposizione di ostacoli all’esercizio da parte dei consumatori del proprio diritto a definire l’esatto ammontare del credito vantato dall’ATO ME 1.

La vicenda scaturisce dal mancato rispetto da parte dell’ATO del provvedimento AGCM dell’agosto 2017 di diffida rispetto al comportamento di notifica delle INGIUNZIONI ritenute erronee con impedimento agli utenti dell’esercizio dell’autotutela. Il provvedimento era stato impugnato dinanzi al TAR LAZIO, che aveva respinto la domanda di sospensione, con appello in corso dell’ATO dinanzi al Consiglio di Stato.

A seguito della richiesta di intervento  da parte della Confederazione dei Consumatori  che ha segnalato la reiterazione delle condotte oggetto del citato provvedimento dell’agosto 2017, l’AGCM ha avviato il procedimento   previsto dall’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo per l’irrogazione della sanzione amministrativa da 10.000 a 5 milioni di euro. E’ previsto altresì che il procedimento, portato naturalmente a conoscenza del soggetto responsabile delle violazioni contestate, deve concludersi entro il termine di 120 giorni.

La questione in oggetto induce ad alcune riflessioni sul tema del comportamento dei soggetti legittimati ad espletare le procedure di riscossione coattiva delle entrate pubbliche, onde  assicurare il rispetto delle regole, sia che trattisi degli Enti impositori che agiscono direttamente (od a mezzo di società in house), quanto nel caso in cui l’attività sia stata affidata a soggetti esterni iscritti nell’Albo del Ministero delle Finanze ai sensi dell’articolo 53 del decr. legisl. n.446/1997.

Partendo dallo strumento dell’INGIUNZIONE, ad essa si collega la necessità che i presupposti ed i contenuti della  richiesta siano correttamente individuati e spiegati al destinatario, in modo che questo sia posto in grado di conoscere con esattezza i motivi del prelievo ed il quantum e possa  attivare i rimedi posti dalla legge a tutela dei suoi diritti.

Giova, poi, rilevare che il Codice del Consumo ha rafforzato la posizione del cittadino utente, ponendo a sua disposizione, in aggiunta ai ricorsi  dinanzi alle Autorità amministrative e giurisdizionali, la possibilità di rivolgersi all’AGCM,  cui è attribuito il potere di  vigilanza nell’ambito del rispetto dei principi di concorrenza e del mercato da parte degli operatori, e di irrogazione di sanzioni per la violazione di tali principi.

LINK – AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE PROVVEDIMENTO N. 27033- ATO ME 1 – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – BOLLETTINO N. 7 DEL 26 FEBBRAIO 2018

Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it

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