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Le disposizioni sulle locazioni brevi nel ‘decreto crescita’ incidono anche sull’imposta di soggiorno

L’art. 13 quater del D.L. n.34/2019
giornale dei comuni

L’articolo 13-quater del DECRETO CRESCITA( D.L. n. 34/2019 convertito con la Legge n. 58/2019) reca disposizioni i materia di LOCAZIONI BREVI ED ATTIVITA’ RICETTIVE, destinate a ripercuotersi sull’IMPOSTA DI GOGGIORNO.

Per LOCAZIONI BREVI si intendono i CONTRATTI DI LOCAZIONE di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni.

Il comma 1 dell’art. 13-quater è destinato ad evitare i rischi di evasione/elusione in materia di IRPEF, in quanto stabilisce che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, qualora provvedano alla riscossione  dei canoni di locazioni brevi per conto dei beneficiari degli immobili in questione, sono SOLIDALMENTE RESPONSABILI quali sostituti di imposta della RITENUTA DI ACCNTO DEL 21 PER CENTO su tali somme.

Il comma 2 prevede che i DATI  sulle presenze nelle strutture ricettive acquisiti dal Ministero dell’Interno ai sensi del TULPS n. 773/1931siano messi a disposizione in forma anonima ed aggregata dell’Agenzia delle Entrate ai fini del controllo degli adempimenti fiscali, e l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, è obbligata a consentire l’accesso a tali DATI ai Comuni che hanno istituito l’IMPOSTA DI SOGGIORNO e del Comune di Roma per il CONTRIBUTO DI SOGGIORNO.

Per effetto del comma 3, il MEF, di concerto con il Ministero Interno e, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, deve adottare apposito decreto entro tre mesi dalla data della legge di conversione, per la indicazione dei criteri, termini e modalità di accesso dei Comuni ai dati in questione.

Viene inoltre previsto, con il comma 4, la istituzione presso il Ministero delle politiche agricole di una apposita BANCA DATI delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle LOCAZIONI BREVI di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017, identificate mediante un codice alfanumerico da utilizzare in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza. Il Ministero delle politiche agricole  dovrà,  entro trenta giorni dalla legge di conversione,   adottare apposito  decreto recante le norme per la istituzione e gestione della BANCA DATI, nonché le modalità con cui le informazioni sono messe a disposizione degli utenti ed i criteri per la composizione del codice identificativo.

Viene inoltre prevista, con il comma 8, l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5000 euro (elevata al doppio per i casi di reiterazione)  per l’inosservanza delle suddette disposizioni.

In definitiva, si tratta di interventi legislativi diretti a facilitare l’attività dei Comuni volta all’accertamento ed alla riscossione del tributo, anche se permangono ancora alcune problematiche emerse in sede di applicazione della normativa recata nel decr.legisl. n. 23/2011 istitutivo dell’imposta di soggiorno.

E’ di tutta evidenza che si rendono necessari ulteriori interventi finalizzati a rendere più agevole la struttura e l’applicazione del tributo, fermo restando che intanto sarà compito delle Amministrazioni avvalersi degli strumenti ora offerti, anche ove necessario, apportando opportune modifiche al Regolamento comunale, nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997.

LINK –  NORMATTIVA  – DECRETO LEGGE N. 34/2019 – ART. 13 QUATER –

Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale

www.finanzaterritoriale.it

 

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