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La tassabilità degli immobili situati nel mare territoriale destinati alla rigassificazione

Ici ed Imu solo per i fabbricati destinati ad uso abitativo ed ai servizi
giornale dei comuni

La questione della tassabilità delle piattaforme estrattive marine è stata oggetto di controversie in relazione alla individuazione degli immobili assoggettabili ad ICI/IMU, per il fatto che operando le stesse in regime di concessione statale non fossero accatastate né  accatastabili, prive, quindi, di rilevanza autonoma rispetto alle strutture destinate all’attività estrattiva, né idonee a produrre un reddito proprio, per cui ne deriverebbe la esclusione dall’imposta.

Nella Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) è stata introdotta una disposizione intrpretativa, contenuta nel comma 728 dell’articolo 1, la quale chiarisce che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati alle attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, rientra nel concetto di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

In realtà. Con l’intervento in oggetto, il legislatore ha inteso procedere sul percorso già adottato per l’imposizione ai fini del reddito dominicale ed agrario degli allevamenti ittici, per i quali si è fatto riferimento allo specchio d’acqua destinato all’acquacoltura indipendentemente dall’accatastamento, con l’applicazione della tariffa prevista per la coltivazione sementiva vigente nella provincia di appartenenza del comune prospiciente l’allevamento marino (art. 3 bis del D.L. n. 106/2005).

Si riporta il testo dell’art. 1, comma 728, della Legge di Bilancio n. 205/2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017, Suppl. Ord.n. 62):

“728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè all’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2.000, n.212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all’articolo 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi un propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinato ad uso abitativo e di servizi civili “.

Le norme richiamate nella disposizione sopra riportata riguardano la disciplina dell’ICI e dell’IUC (l’imposta unica comunale, composta da IMU, TASI e TARI, in vigore dal 2014).

Giova ricordare che la potestà impositiva ai Comuni costieri prospicienti le fasce di mare territoriale di ubicazione dei manufatti in questione (piattaforme estrattive, degassificatori) è stata riconosciuta con pronunce della Cassazione (v. sent. Nn. 19310/2016 e 361872016) le quali hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la sovranità dello Stato sulle acque territoriali non escluse che questa possa esprimersi anche mediante attribuzione ai Comuni costieri interessati.

Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it

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