Il furto in abitazione continua a essere perseguibile d’ufficio. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 130, depositata il 16 luglio 2026, dichiarando infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Brescia sull’articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui non ha esteso la procedibilità a querela anche a questa fattispecie di reato.
La questione riguardava il possibile contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, considerato che la riforma della procedibilità aveva introdotto la necessità della querela della persona offesa per alcune ipotesi di furto, compreso il furto semplice e alcuni casi di furto aggravato, lasciando invece fuori il furto commesso all’interno di un’abitazione.
La Consulta ha però ribadito che spetta al legislatore individuare il regime di procedibilità dei reati, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. La scelta tra procedibilità d’ufficio e a querela, infatti, richiede valutazioni complesse, che non dipendono esclusivamente dalla gravità astratta del reato, ma anche dalla natura del bene giuridico tutelato e dagli interessi coinvolti.
Secondo la Corte, la decisione di mantenere la procedibilità d’ufficio per il furto in abitazione è giustificata dalla particolare offensività della condotta: entrare nella casa altrui per commettere un furto comporta una significativa lesione della sfera privata della persona e denota una specifica pericolosità dell’autore del fatto.
La finalità della procedibilità a querela, volta anche a favorire una più rapida definizione dei procedimenti e a ridurre il carico giudiziario, non può quindi prevalere sulle esigenze di tutela connesse a un reato caratterizzato dalla violazione del domicilio.
La Corte ha inoltre respinto un’ulteriore censura relativa alla mancata previsione di un’ipotesi attenuata del furto in abitazione. Richiamando i propri precedenti, tra cui le sentenze n. 193 del 2025 e n. 117 del 2021, ha ribadito che la violazione del domicilio non può essere graduata in termini di maggiore o minore intensità: «il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è», rendendo quindi inconcepibile un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui.
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale