La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici.
Con la sentenza n. 127 depositata il 16 luglio 2026, la Consulta ha respinto le censure sollevate dal TAR Lazio, sezione terza, nei confronti dell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge, e dell’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
Secondo la Corte, la disciplina contestata non introduce un divieto generalizzato alla realizzazione di impianti per la produzione di energia solare nelle zone agricole, ma riguarda esclusivamente gli impianti fotovoltaici con moduli installati direttamente sul terreno. Restano infatti ammessi gli impianti agrivoltaici con pannelli elevati dal suolo, capaci di garantire la prosecuzione delle attività agricole e pastorali.
La Consulta ha chiarito che, anche in assenza di una definizione legislativa puntuale della nozione di “moduli collocati a terra”, il significato della norma risulta sufficientemente determinato dalla finalità perseguita dal legislatore: limitare il consumo di suolo agricolo e preservare la continuità delle coltivazioni e delle attività pastorali.
Tale interpretazione trova conferma anche nella successiva normativa sugli impianti agrivoltaici, che individua come tali le installazioni realizzate con moduli adeguatamente sollevati dal terreno e compatibili con lo svolgimento delle attività agricole.
La Corte ha inoltre ricordato che il quadro normativo prevede specifiche eccezioni al divieto, consentendo l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in determinate aree individuate dal legislatore, secondo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
Non è stata quindi dimostrata, secondo la Consulta, alcuna compromissione degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili. La limitazione introdotta dal legislatore non risulta incompatibile con i principi costituzionali, ma rappresenta un bilanciamento non irragionevole tra la promozione della transizione energetica e la tutela dell’ambiente, del paesaggio agricolo, del suolo e della biodiversità.
Infine, la Corte ha ritenuto legittimo il riferimento alla classificazione urbanistica delle aree agricole. Tale criterio, infatti, garantisce maggiore certezza giuridica rispetto a valutazioni basate sull’utilizzo concreto del terreno o su condizioni temporanee di degrado. Rileva quindi la destinazione urbanistica dell’area e la sua astratta vocazione agricola, anche indipendentemente dall’effettivo uso del momento.