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Chi è stato consigliere comunale non può presiedere l’azienda di servizi locali prima del decorso del periodo di raffreddamento fissato dalla normativa vigente

Lo specifica l’Anac, con la delibera n. 511 approvata dal Consiglio del 6 novembre 2024
giornale dei comuni

E’ quanto si legge in una nota Anac del 21 novembre secondo cui non è conferibile, a chi sia stato membro del Consiglio comunale, l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale di servizi locali dello stesso Comune dove il soggetto interessato ha ricoperto la carica politica, prima del decorso del periodo di raffreddamento di due anni, fissato dalla normativa vigente. 

Lo specifica l’Autorità, con la delibera n. 511 approvata dal Consiglio del 6 novembre 2024, su una questione sollevata in relazione a un ente strumentale, di servizi farmaceutici ed educativi per l’infanzia, di un Comune. Nel caso affrontato, la presidenza era stata attribuita dal sindaco a una consigliera comunale che si era dimessa dal suo ruolo nell’amministrazione locale dieci giorni prima della nomina al vertice dell’azienda speciale. 

Secondo quanto rilevato dall’Autorità nel corso degli approfondimenti svolti sull’azienda coinvolta nella vicenda, le disposizioni statutarie e regolamentari formalmente in vigore attribuiscono al Presidente deleghe gestionali, che si affiancano alle funzioni di gestione conferite al direttore e che rendono tale incarico di Presidente qualificabile quale incarico di amministratore di ente pubblico di livello comunale. È però espressamente vietata, dalla normativa sulle inconferibilità, l’attribuzione di incarichi di amministratore di ente pubblico di livello comunale a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del Comune che conferisce l’incarico. 

Nella delibera, l’Anac, che considera nullo il decreto del sindaco con cui è stato dato l’incarico, richiama la giurisprudenza che ha ricondotto le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali e con le caratteristiche di quella coinvolta nella vicenda trattata, nel novero degli enti pubblici economici. Vengono ricordate quindi le pronunce dei giudici amministrativi che hanno precisato come gli incarichi pubblici di tipo gestionale e/o amministrativo – rispetto ai quali l’incarico politico deve essere opportunamente distanziato da un periodo di raffreddamento o, nel caso delle incompatibilità, non può essere svolto in contemporanea – si connotano per l’attribuzione (anche) di funzioni che devono essere esercitate in maniera imparziale e che dunque per definizione, nel sistema delle amministrazioni pubbliche, devono essere distinte dalla funzione di indirizzo politico.

Fonte: Anac

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