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Aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle dichiarazioni presentate nell’anno 2024 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli

In allegato al Comunicato della Agenzia delle Entrate l'Elenco dei comuni per cui è avvenuto l'aggiornamento
giornale dei comuni

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 avente ad oggetto “Elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell’anno 2024 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli” l’Agenzia delle Entrate rende noto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, per i comuni catastali compresi nell’elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.

Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell’anno 2024, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nell’elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi delle competenti Direzioni provinciali e uffici provinciali – territorio dell’Agenzia delle entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it

I ricorsi di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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