La prescrizione del reato di abusivismo edilizio non determina la cancellazione dell’illecito edilizio. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sezione VII, con la sentenza 30 giugno 2026, n. 5211, chiarendo che le conseguenze penali dell’abuso e quelle amministrative seguono percorsi autonomi.
Secondo i giudici amministrativi, l’eventuale estinzione del reato può incidere sugli effetti collegati alla condanna penale, come le sanzioni accessorie disposte in sede penale, ma non fa venir meno la natura abusiva dell’opera né impedisce all’amministrazione di adottare i provvedimenti di ripristino previsti dalla normativa edilizia.
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se adottato a distanza di molti anni dalla realizzazione dell’opera e in presenza di vincoli paesaggistici o urbanistici, costituisce un atto dovuto e vincolato. L’amministrazione deve infatti limitarsi ad accertare tecnicamente l’abusività dell’intervento, senza dover effettuare una valutazione discrezionale sull’interesse pubblico alla rimozione.
Per questo motivo, non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, né una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, così come non occorre una comparazione tra l’esigenza di ripristinare la legalità urbanistica e l’interesse privato alla conservazione dell’opera.
La sentenza esclude inoltre che possa formarsi un affidamento tutelabile del privato sulla permanenza di una situazione illegittima non regolarizzata. Il semplice trascorrere del tempo, infatti, non trasforma un abuso edilizio in una posizione giuridicamente protetta.
Con la pronuncia n. 5211/2026, il Consiglio di Stato conferma quindi il principio secondo cui la repressione degli abusi edilizi resta un potere-dovere dell’amministrazione, indipendente dagli eventuali sviluppi del procedimento penale e dalla prescrizione del reato.