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Trattamento contabile delle componenti perequative tari da riversare a cassa servizi energetici e ambientale per la gestione dei rifiuti raccolti in mare

La Sezione delle autonomie si è espressa in merito al riversamento da parte dei Comuni
giornale dei comuni

Con una nota pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei Conti si informa che la Sezione delle autonomie si è espressa in merito al riversamento da parte dei Comuni delle componenti perequative TARI alla CSEA, come previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023 e dalla circolare CSEA n. 59/2024/RIF, adottate in attuazione della cosiddetta legge “Salva-mare”. In tale contesto, sono emerse due questioni.

La prima questione che riguarda la possibilità di considerare, ai fini del riversamento, l’importo effettivamente incassato dai contribuenti anziché quello accertato è stata ritenuta inammissibile, in quanto coinvolge aspetti legati a diritti la cui tutela giudiziaria è affidata ad altro giudice.

La seconda questione riguarda la corretta registrazione, nel bilancio comunale, delle somme legate alle componenti perequative TARI. È stato chiarito che questi importi devono essere imputati come entrate di parte corrente e non come partite di giro, poiché si tratta di risorse spettanti direttamente al Comune che è tenuto a riversare alla CSEA, in base a un’obbligazione distinta.

Tale impostazione deriva dal fatto che i Comuni non operano come semplici intermediari per conto della CSEA, bensì esercitano una funzione propria, come previsto dall’art. 14, comma 27, lettera f), del D.L. n. 78/2010. Di conseguenza, le spese per il riversamento devono trovare effettiva copertura nel bilancio dell’anno in cui si generano.

Nella nota si rinvia al documento di riferimento: DELIBERAZIONE N. 13/SEZAUT/2025/QMIG

Fonte: Corte dei Conti

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