Grazie alle modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento dall’articolo 10 bis del DL Fiscale (124/2019) è consentito sanare le violazioni commesse in tempi lunghi. Coloro che non riescono a pagare la prima rata Imu entro la data di scadenza del 16 giugno (fissata per legge) possono ravvedersi versando una mini sanzione. Prima si pone rimedio e minore sarà la sanzione. La mini sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza, fino al 30 giugno. Oltre questo termine e fino a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dovuta nella misura dell’1,5%. Fino a 90 giorni di ritardo, la sanzione sale all’1,66%.
Ci si può avvalere del condono entro un anno, ma in questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75%. Si può ancora rimediare pagando una penalità del 4,28% (1/7 del 30%), entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), oltre due anni dalla commissione della violazione. Il mancato ravvedimento comporta l’irrogazione della sanzione edittale da parte del comune nella misura del 15%, se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni. Oltre i 90 giorni, la penalità sale al 30%. Il beneficio della mini sanzione è legato all’adempimento spontaneo prima che le violazioni vengano accertate dall’amministrazione comunale. Per stabilire quale sanzione va pagata fa testo la data dell’ultimo versamento. Per effettuare il ravvedimento oltre alla sanzione va pagato anche il tributo dovuto e i relativi interessi legali, che maturano giorno per giorno. Gli interessi vanno calcolati in base al principio del pro rata temporis, applicando i tassi in vigore nei diversi periodi d’imposta.
Fonte: Agenzia delle Entrate