L’Autorità nazionale anticorruzione ha ribadito il principio di incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio di un’Unione dei Comuni e quella di presidente di una finanziaria regionale, in applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 39/2013.
La normativa stabilisce che non possono essere contemporaneamente ricoperti incarichi in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale e ruoli negli organi di governo di enti locali che operano nello stesso ambito territoriale, al fine di evitare possibili interferenze tra funzioni amministrative e interessi connessi alla gestione pubblica.
L’incompatibilità non riguarda la legittimità delle singole cariche considerate separatamente, ma la loro coesistenza. Il principio prevede infatti che la situazione debba essere rimossa attraverso la scelta di uno dei due incarichi, senza effetti di decadenza automatica sulle posizioni politiche elettive eventualmente ricoperte.
La disciplina distingue inoltre tra inconferibilità e incompatibilità: le prime impediscono l’assunzione dell’incarico, mentre le seconde possono emergere nel corso del mandato e richiedono un intervento di adeguamento per ristabilire le condizioni di imparzialità e indipendenza dell’azione amministrativa.