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Violazioni nei bandi di gara, in vigore i nuovi poteri dell’Anac

Dal 1° agosto 2018 è in vigore il Regolamento sull'esercizio da parte dell'Autorità anticorruzione dei poteri di impugnazione di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del nuovo Codice dei contratti pubblici
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È in vigore dal 1° agosto 2018 la delibera Anac 13 giugno 2018 recante “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio. Questa delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione disciplina l’esercizio della legittimazione all’impugnazione di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del nuovo Codice dei contratti pubblici. In pratica, a partire da ora l’Anac potrà impugnare in prima persona quelle procedure contrattuali che hanno un impatto importante o che sono gravemente irregolari.

Ricordiamo che il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto correttivo) aveva abrogato l’articolo 211, comma 2, del Codice contenente il c.d. potere di raccomandazione vincolante e che dopo l’abrogazione era nata una grande polemica per il fatto stesso che erano ridimensionati il potere che consentiva a Cantone di bacchettare le Pubbliche Amministrazioni colte in fallo durante la gara, invitandole a tornare sulla retta via con la minaccia di una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000 (leggi articolo). Ma il ridemensionamento dei poteri dell’Anac fu, successivamente, cancellato dall’introduzione con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 nel citato articolo 211 dei commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater (leggi articolo). Con l’inserimento dei tre nuovi commi viene attribuito all’Anac non più un potere sanzionatorio ma un potere impugnatorio assimilabile a quelli già riconosciuti ad altre amministrazioni.

In particolare, la nuova disposizione prevede che:

“1-bis. L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

1-ter. L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-quater. L’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter”

La delibera è composta da 15 articoli raggruppati in quattro Capi:

Capo I Disposizioni generali

Capo II Legittimazione all’impugnazione di cui all’art. 211, comma 1-bis (Ricorso diretto)

Capo III Legittimazione all’impugnazione di cui all’art. 211, comma 1-ter (Ricorso previo parere motivato)

Capo IV Disposizioni comuni, finali e transitorie.

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