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Varato il decreto su Transizione 5.0 e aree rinnovabili: più tempo alle imprese e regole chiare sui nuovi impianti

Proroghe per i crediti d’imposta e una definizione dettagliata delle aree idonee all’installazione di impianti green: il decreto-legge 175/2025 punta ad accelerare investimenti e raggiungere gli obiettivi del PNRR
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È stato approvato il decreto-legge 21 novembre 2025 n. 175, in vigore dal 22 novembre, che introduce misure urgenti per sostenere il Piano Transizione 5.0 e accelerare la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili. Il provvedimento interviene su due fronti: la gestione dei crediti d’imposta per gli investimenti in efficienza energetica e digitalizzazione, e la definizione delle aree idonee ad accogliere nuovi impianti green, passaggio cruciale per il raggiungimento dei target fissati dal PNRR.

Per quanto riguarda la Transizione 5.0, il decreto proroga al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione delle comunicazioni al GSE. Le imprese che inviano la documentazione tra il 7 e il 27 novembre potranno correggere eventuali errori o integrare informazioni mancanti entro il 6 dicembre, su richiesta del Gestore dei Servizi Energetici. Se l’integrazione non arriva in tempo, la procedura per ottenere il credito d’imposta decade. Restano comunque non sanabili le carenze relative alla certificazione sulla riduzione dei consumi energetici, elemento centrale del meccanismo agevolativo.

Il decreto chiarisce inoltre il divieto di cumulo tra il credito Transizione 5.0 e quello per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Le imprese che hanno richiesto entrambi i benefici dovranno scegliere entro il 27 novembre quale agevolazione mantenere. In caso di mancato riconoscimento del credito 5.0 per superamento delle risorse, sarà possibile accedere all’altro incentivo nei limiti previsti. Il GSE avrà un ruolo rafforzato nei controlli: viene prevista vigilanza sulle certificazioni energetiche e la possibilità di annullare prenotazioni indebite del credito, con segnalazione all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme.

Sul versante delle rinnovabili, il decreto interviene sul sistema di classificazione delle aree idonee, introducendo l’articolo 11-bis nel decreto legislativo 190/2024. Tra le zone considerate automaticamente idonee rientrano cave dismesse, discariche, aree industriali, sedimi ferroviari e aeroportuali, beni del demanio militare e statale, oltre agli edifici e alle superfici impermeabilizzate. Per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole valgono limitazioni più stringenti, salvo progetti di comunità energetiche, iniziative legate al PNRR o impianti agrivoltaici che mantengono l’attività agricola.

Regioni e province autonome avranno 120 giorni per individuare ulteriori aree idonee, rispettando criteri comuni: tutela del paesaggio, attenzione alle aree agricole di pregio, divieto di definire zone idonee in prossimità di beni culturali (tre chilometri per l’eolico, cinquecento metri per il fotovoltaico), valorizzazione delle superfici già urbanizzate e delle aree industriali. Ogni territorio dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2030, con possibilità di accordi tra regioni per il trasferimento statistico di quote di potenza rinnovabile.

Il pacchetto di misure, accompagnato da uno stanziamento di 250 milioni di euro per il 2025, punta a velocizzare gli investimenti, semplificare le procedure e accelerare la transizione energetica in vista delle scadenze europee.

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