La società in house non può impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti adottati dal Comune che esercita su di essa il controllo analogo. È questo il principio di diritto ribadito dal TAR Liguria, sezione I, con la sentenza 6 luglio 2026, n. 885.
Secondo i giudici amministrativi, tra l’ente locale e la società in house sussiste una sostanziale coincidenza soggettiva, derivante dalle peculiari caratteristiche del modello dell’in house providing. Tale rapporto esclude che la società possa assumere una posizione contrapposta rispetto all’amministrazione controllante, venendo meno il presupposto della legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti emanati dal Comune.
La pronuncia conferma quindi un orientamento consolidato, secondo cui la società in house opera come articolazione organizzativa dell’ente pubblico che la controlla e non come soggetto pienamente autonomo nei rapporti con quest’ultimo. Ne consegue che eventuali controversie relative agli atti del Comune non possono essere promosse dalla stessa società davanti al giudice amministrativo.