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Atti istruttori del procedimento edilizio: il ricorso contro richieste di integrazione documentale è inammissibile

Il TAR Lombardia chiarisce che le comunicazioni prive di autonoma lesività non possono essere impugnate prima del provvedimento conclusivo dell’amministrazione.
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Gli atti con cui la pubblica amministrazione svolge attività istruttoria, richiede integrazioni documentali o sospende temporaneamente l’esame di una pratica non sono autonomamente impugnabili, perché privi di immediata capacità lesiva. Il ricorso contro tali comunicazioni è quindi inammissibile per carenza di interesse, dovendo il privato attendere il provvedimento finale che definisce il procedimento.

È il principio affermato dal TAR Lombardia, Sezione IV, sentenza 7 luglio 2026, n. 03585/2026, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro alcune comunicazioni con cui un Comune aveva richiesto documentazione integrativa nell’ambito di un procedimento relativo alla regolarizzazione di una pergotenda.

Secondo il Collegio, le richieste di integrazione e gli atti di sospensione del procedimento contestati dal ricorrente avevano esclusivamente natura endoprocedimentale, trattandosi di passaggi interni all’istruttoria amministrativa. Tali atti, infatti, non determinano una definitiva compressione della posizione giuridica del privato né esprimono una decisione conclusiva sull’istanza presentata.

Il TAR ha precisato che la tutela giudiziale potrà eventualmente essere esercitata contro il provvedimento finale adottato dall’amministrazione, oppure attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento in caso di mancata conclusione del procedimento. Non è invece possibile anticipare il sindacato del giudice amministrativo su atti preparatori privi di autonoma efficacia lesiva.

La sentenza ribadisce quindi il principio secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto e non può fondarsi su atti meramente istruttori, destinati a confluire nel procedimento amministrativo senza incidere direttamente sulla posizione del destinatario. Pur dichiarando il ricorso inammissibile, il TAR ha comunque evidenziato la necessità che l’amministrazione concluda il procedimento avviato, consentendo alla parte interessata di eventuale tutela contro la decisione definitiva. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della natura delle questioni trattate.

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