La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 240/2026, ha chiarito che il sindaco cui siano attribuite, in via eccezionale, le funzioni di responsabile del servizio tecnico ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e che svolga anche il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) non può beneficiare degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.
La pronuncia si fonda sul principio della separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, al quale l’art. 53 della legge n. 388/2000 consente una deroga limitata per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tale eccezione, evidenziano i giudici contabili, è finalizzata esclusivamente al contenimento della spesa e non determina un’assimilazione del sindaco ai dipendenti dell’ente sotto il profilo economico.
Proprio per questo motivo, il sindaco incaricato della responsabilità di un servizio non può percepire gli emolumenti accessori riservati al personale, come l’indennità di elevata qualificazione. Lo stesso principio si estende agli incentivi per le funzioni tecniche, che rappresentano un trattamento economico accessorio destinato esclusivamente ai dipendenti delle stazioni appaltanti.
La Corte richiama inoltre gli artt. 15 e 45 del D.Lgs. n. 36/2023. Il primo dispone che il RUP sia individuato tra i dipendenti della stazione appaltante o, in caso di carenza di organico, tra i dipendenti di altre amministrazioni; il secondo limita il riconoscimento degli incentivi tecnici al “proprio” personale dell’ente. Ne consegue che tali somme non possono essere liquidate ai componenti degli organi politici che, in forza della deroga prevista dall’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, siano stati nominati responsabili dei servizi e svolgano funzioni di RUP o altre attività incentivabili ai sensi del Codice dei contratti.