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Rimborso delle spese legali, il giudice amministrativo può determinare direttamente l’importo spettante al dipendente pubblico

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato chiarisce l'estensione dei poteri decisori nei giudizi sull'art. 18 del D.L. n. 67/1997, superando il mero annullamento degli atti viziati
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Il giudice amministrativo, nei giudizi relativi al rimborso delle spese legali spettanti ai dipendenti pubblici, può quantificare direttamente la somma dovuta senza limitarsi ad annullare gli atti illegittimi dell’amministrazione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, con la sentenza 8 luglio 2026, n. 3.

La pronuncia chiarisce che, qualora il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato sia affetto da un difetto di motivazione, il giudice non è obbligato a fermarsi all’annullamento del parere e del conseguente provvedimento amministrativo. Se il dipendente ne ha fatto richiesta e nel processo è già disponibile tutta la documentazione necessaria, il giudice può esercitare un potere pienamente conformativo, accertando direttamente l’ammontare del rimborso spettante in applicazione dell’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

L’Adunanza plenaria valorizza così il principio di effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il ricorrente debba affrontare un nuovo procedimento amministrativo quando tutti gli elementi utili per la decisione sono già acquisiti agli atti. La decisione definisce una questione rimessa dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza 13 ottobre 2025, n. 8018, fornendo un importante indirizzo interpretativo in materia di rimborso delle spese legali dei dipendenti pubblici.

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