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PNRR: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, ribassi d’asta e revisione dei prezzi

Il quesito verte in particolare sugli investimenti di cui al PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1
giornale dei comuni

Un ente ha posto alla redazione di Anci Risponde un quesito afferente gli investimenti di cui al PNRR – M5.C2.2 – Investimento 2.1 (investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale), ed in particolare se i ribassi d’asta possono essere utilizzati per il finanziamento di eventuali varianti in corso d’opera, oppure solo per le necessità derivanti dalla revisione dei prezzi previa rimodulazione del quadro economico.

Rispondendo positivamente al quesito posto, gli esperti di Anci Risponde segnalano che Il Ministero dell’Interno ritiene che per quanto concerne i contributi PNRR, fermo restando il rispetto della normativa vigente, sia possibile utilizzare i ribassi d’asta non soltanto per l’aumento dei prezzi di materiali necessari alla realizzazione dell’opera ma anche per le variazioni in corso d’opera prima del collaudo.

–             Nello specifico, l’articolo 106 codice appalti, dispone che tra le modifiche concesse, ci sono quelle determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. Tra le circostanze impreviste e imprevedibili, rientrano anche la sopravvivenza di nuove disposizioni legislative (o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti). In ogni caso, la modifica non deve alterare la natura generale del contratto.

–             A tal riguardo, con il DL. n. 150 del 30 giugno 2022 tra le tante novità introdotte spiccano le modifiche all’articolo 7 (recante: “Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”) con i commi 2-ter e 2-quater relativi al costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. In particolare, al comma 2-ter, viene espressamente riconosciuto che, tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione, debbano essere annoverate anche gli eventi imprevisti ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. Con il successivo comma 2-quater, il legislatore ha procedimentalizzato la possibilità per le parti del rapporto contrattuale (stazione appaltante e appaltatore) di proporre varianti in corso d’opera che assicurino, a determinate condizioni, risparmi di spesa da utilizzare in compensazione per far fronte alle sopravvenute variazioni del costo dei materiali.

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