L’ampliamento per uso abitativo esclude il computo dei bonus nei parametri ordinari. Il Tar Campania chiarisce i rapporti tra pianificazione di secondo livello e premialità edilizia regionale.
I bonus volumetrici straordinari introdotti dalla normativa regionale sul Piano casa non possono essere neutralizzati o limitati dalle prescrizioni di dettaglio contenute negli strumenti urbanistici attuativi locali. Le premialità rispondono infatti a una logica di deroga che prevale sulle pianificazioni di secondo livello, a patto che siano rispettati i limiti inderogabili di fonte statale in materia di distanze e altezze previsti dal decreto ministeriale n. 1444/1968.
È questo il principio di diritto enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) nella sentenza del 29 giugno 2026, n. 04145/2026 (Reg. Prov. Coll.), originata dal ricorso n. 01743/2024 Reg. Ric.
I giudici amministrativi hanno chiarito che l’incremento volumetrico del venti per cento consentito dall’articolo 4 della legge regionale n. 19/2009 costituisce una misura premiale speciale. Di conseguenza, tale volumetria aggiuntiva non deve essere computata nella verifica dei parametri ordinari (quali densità fondiaria, superficie coperta o rapporto di copertura) stabiliti dai piani attuativi o dai regolamenti comunali: un’interpretazione contraria finirebbe per assorbire il bonus edilizio nei limiti ordinari, azzerandone l’effetto utile voluto dal legislatore.
Il Collegio ha inoltre offerto un rilevante chiarimento sulla base di calcolo della premialità. Poiché la normativa definisce “edifici residenziali” quelli con destinazione d’uso abitativa prevalente, l’ampliamento del venti per cento deve essere calcolato sulla volumetria complessiva dell’intero fabbricato e non solo sulla sua quota residenziale, anche se la struttura ospita in parte volumi direzionali o commerciali. Resta fermo il vincolo per cui la nuova cubatura generata dal bonus deve essere destinata tassativamente all’uso abitativo.