Con la sentenza n. 3368/2026 (REG. PROV. COLL.), pubblicata il 25 giugno 2026, il TAR Lombardia, Sezione III, interviene sul delicato intreccio tra pianificazione territoriale provinciale e programmazione regionale in materia di impianti di gestione dei rifiuti, tracciando un principio di sistema incentrato sulla primazia del Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) quale parametro vincolante per la individuazione delle aree non idonee.
Il Collegio distingue nettamente i piani di governo del territorio dagli strumenti di settore, affermando che il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), pur potendo esprimere scelte di tutela e salvaguardia ambientale, non è abilitato a introdurre criteri localizzativi escludenti in modo autonomo e svincolato dai criteri stabiliti a livello regionale. Ne deriva che le previsioni provinciali sono ammissibili solo nella misura in cui si inseriscano in un modello di coordinamento multilivello e risultino coerenti con il PRGR, che costituisce il riferimento normativo primario per la disciplina localizzativa degli impianti.
In tale prospettiva, il TAR ribadisce che la pianificazione provinciale non può assumere una funzione sostitutiva della disciplina regionale di settore, né tradursi in uno strumento di interdizione generalizzata di singoli interventi, pena lo sconfinamento nell’eccesso di potere pianificatorio. Le scelte di localizzazione restano infatti presidiate da un sistema di competenze coordinate, nel quale la Regione conserva il compito di assicurare uniformità dei livelli di tutela ambientale sull’intero territorio.
Di particolare rilievo è anche il passaggio relativo al rapporto tra pianificazione e libertà di iniziativa economica. Il Tribunale conferma che misure temporanee di sospensione dei procedimenti autorizzatori, finalizzate a garantire l’adeguamento degli strumenti pianificatori, possono qualificarsi come legittime misure di salvaguardia, non lesive dell’art. 41 Cost., purché non arbitrarie e temporalmente circoscritte. In tal senso viene richiamato l’orientamento della Corte costituzionale secondo cui la tutela dell’ambiente integra un valore idoneo a giustificare limitazioni generali all’attività economica, ove proporzionate e ragionevoli.
Alla luce di tali principi, il TAR respinge il ricorso contro la sospensione del procedimento autorizzatorio, ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla normativa regionale.
Diversamente, il Collegio accoglie le censure avverso il PTCP e gli atti applicativi, rilevando l’illegittimità delle previsioni provinciali nella parte in cui qualificano come aree inidonee zone individuate in modo non coerente con i criteri del PRGR. Viene quindi annullata la disciplina provinciale e gli atti conseguenti, inclusa la delibera regionale di aggiornamento e il diniego autorizzatorio, nella parte in cui si fondano su criteri escludenti non conformi al quadro regionale.
La decisione riafferma così il principio secondo cui la pianificazione territoriale, pur nella sua autonomia, non può tradursi in una duplicazione o alterazione della disciplina regionale di settore, ma deve mantenersi entro un perimetro di coerenza e coordinamento con essa, soprattutto quando incide su attività economiche soggette ad autorizzazione ambientale.