Sussiste una violazione del divieto di pantouflage previsto dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 165/2001 nel caso di assunzione da parte di un’impresa stradale dell’ingegnere in servizio presso l’ufficio tecnico comunale, che aveva ricoperto il ruolo di direttore dei lavori relativo all’appalto poi aggiudicato alla stessa azienda.
È quanto stabilito dal Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 1 aprile 2026, che ha esaminato nel dettaglio le funzioni svolte dal tecnico nell’ambito della procedura.
Dall’istruttoria è emerso che l’ingegnere aveva predisposto diversi atti tecnici, tra cui due perizie di variante successivamente approvate con delibere di giunta e determinazioni del Responsabile del servizio Lavori pubblici. Pur non avendo partecipato alle sedute dell’organo politico né agli atti di impegno di spesa, l’Autorità ha sottolineato come il direttore dei lavori possa comunque incidere in modo significativo sulla formazione del contenuto degli atti relativi all’appalto.
Secondo il parere, tale ruolo è infatti in grado di influenzare provvedimenti che modificano la sfera giuridica del contraente privato, anche in senso unilaterale, rendendo quindi applicabile la disciplina sul pantouflage e precludendo il passaggio diretto dall’amministrazione alla ditta affidataria dell’appalto.
Il parere dell’Autorità
Parere anticorruzione del 1 aprile 2026 – fasc.1267.2026.pdf0.23MB