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Legge di bilancio 2018. Sintesi delle novità in materia di tributi ed altre entrate locali

Gli interventi sulla fiscalità locale confermano una situazione statica che non riserva novità di rilievo ma solo qualche apertura a sostegno delle situazioni più critiche
giornale dei comuni

Con legge 27 dicembre 2017 n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (pubblicata nel Suppl. Ord. N. 62 della Gazz, Uff, n. 302 del 29 dicembre 2017) è stata approvata la legge di bilancio per l’assetto finanziario pubblico, comprensivo di norme che riguardano la fiscalità dei comuni e importanti aspetti sulla notifica degli atti nonché sulla prescrizione delle entrate. Gli interventi sulla fiscalità locale confermano una situazione statica che non riserva novità di rilievo ma solo qualche apertura a sostegno delle situazioni più critiche.  La legge di bilancio conferma il blocco della potestà impositiva in continuità con la decisione inserita sulla legge di stabilità n. 208/2015 che deve essere analizzata sulla base delle deroghe ammesse.

Gli aspetti di intervento sui quali focalizzare l’attenzione sonno i seguenti:

  • Estensione al 2018 del potere di incremento dei tributi locali ad eccezione della Tari
  • Conferma della maggiorazione TASI
  • Estensione al 2018 della deroga dei coefficienti TARI
  • La soppressione della norma che prevedeva il requisito di iscrizione all’albo della riscossione per l’espletamento dei servizi di supporto
  • La riduzione della prescrizione a due anni per il servizio gas, luce e idrico
  • Modifiche al servizio di notificazione a mezzo della posta al fine di completare la liberalizzazione dei servizi postali
  • L’attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti e tariffa all’ARERA

 

Riferimento normativo Descrizione
Articolo 1 comma 37

Sospensione potere di incremento tributi

 

 

 

 

Conferma maggiorazione TASI

Il comma 37 dell’articolo 1 della legge 205/2017 prevede che all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: « e 2017» sono sostituite dalle seguenti: « 2017 e 2018» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote »

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017».

 

Articolo 1 comma 38

Proroga coefficienti TARI IN DEROGA LIMITI 50%

 

Il comma 38 dell’articolo 1 della legge 205/2017 prevede che  All’articolo 1, comma 652, terzo pe riodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».

 

Articolo 1 comma 39 La soppressione della norma che prevedeva il requisito di iscrizione all’albo della riscossione per l’espletamento dei servizi di supporto

 

Il comma  39 dell’articolo 1 della legge di bilancio 205/2017 dispone:

All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il secondo periodo è soppresso.

L’articolo inserito nel maxiemendamento e ora abrogato prevedeva che  Per la tutela dell’integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetto iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Via libera alle attività di supporto anche ai non iscritti all’albo

 

Articolo 1 comma 4 Prescrizione bollette idrico luce gas Il comma 4 dell’articolo 1 prevede che

Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.

Le disposizioni si applicano a partire dal primo marzo 2018 per il settore elettrico, e dal primo gennaio 2019 per il settore del gas. Nei contratti di fornitura relativi al servizio idrico, la prescrizione di due anni vale solo nei rapporti con utenti domestici e micro imprese e troverà applicazione dal primo gennaio 2020

 

Articolo 1 comma 461 Modifiche postali alla Legge 890/82 (notificazione AG) La legge di bilancio riserva importanti modifiche alla legge 20 novembre 1982 n. 890 scritte nel complesso comma 461 dell’articolo 1, per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall’ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017). Numerose le modifiche apportate in diversi articoli della legge sulla notifica mediante modalità atti giudiziari, che comprende l’obbligo di indicare la pec per i soggetti obbligati ad averla
Articolo 1 commi 527-530

ARERA – AUTORITA’ ANCHE SUI RIFIUTI

La legge di bilancio, al comma 527-528-529 e 530 dell’articolo 1 ridisegna le competenze dell’autorità per  l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico che diventa  Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA). Si ampliano in tal modo anche le competenze dell’Autorità, che avrà il compito aggiuntivo di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, compresa la predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario dei corrispettivi

 

LINK- GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 29 DICEMBRE 2017 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62

Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it

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