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Friuli Venezia Giulia: referendum per la fusione di comuni

La fusione fra due o più comuni contigui è prevista dall’articolo 133 della Costituzione e dall’articolo 7 dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia
giornale dei comuni

Domenica 19 giugno 2016 avranno luogo tre referendum consultivi per la costituzione di tre nuovi Comuni nati dalla fusione di Comuni contigui:

“Monfalcone Ronchi Staranzano” mediante la fusione dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano, promosso su iniziativa del 15% degli elettori di ciascuno dei tre Comuni
“Tramonti” mediante la fusione dei Comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, promosso su iniziativa del 15% degli elettori di ciascuno dei due Comuni
“Codroipo Camino” mediante la fusione dei Comuni di Camino al Tagliamento e Codroipo, promosso su iniziativa dei 2 Consigli comunali coinvolti
La fusione consiste in un processo di accorpamento e soppressione di più comuni preesistenti finalizzato ad istituire un nuovo Comune unico. Lo Statuto di autonomia assegna alla Regione il compito di istituire con legge i nuovi comuni derivanti da fusione, “intese le popolazioni interessate”.
Gli elettori interessati alla consultazione, sono circa 55.260. Le operazioni di votazione si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 19 giugno. Subito dopo la chiusura del voto cominceranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione del risultato del referendum, ad opera dell’Adunanza dei presidenti di seggio, avverrà a conclusione dello scrutinio, e comunque non oltre il giorno successivo a quello della votazione, presso la prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti, ovvero Monfalcone, Tramonti di Sopra e Codroipo. Non sono previsti quorum per la validità della consultazione.
In caso di esito favorevole ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della legge regionale 5/2003, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. L’esito negativo del referendum non preclude l’esercizio dell’iniziativa legislativa da parte della Giunta regionale e degli altri soggetti legittimati.
La legge-provvedimento che istituirà il nuovo Comune derivante dalla fusione, dovrà contenere, oltre alla data della costituzione e delle prime elezioni degli organi del nuovo Comune, anche la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i comuni interessati e la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

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