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Fondi agli enti locali: chiarimenti sul riparto della graduatoria del contributo 2026

Il Ministero dell’Interno chiarisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse: priorità ai Comuni con minore incidenza del disavanzo e suddivisione delle risorse tra enti in base a saldo negativo e positivo, nel rispetto della quota destinata al Mezzogiorno

Il Ministero dell’Interno, con un comunicato dell’8 maggio 2026, è intervenuto per chiarire alcuni aspetti relativi alla graduatoria degli enti beneficiari del contributo previsto dal decreto di assegnazione del 1° aprile 2026, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dai Comuni.

In primo luogo, viene precisato il significato delle principali voci contenute nell’Allegato 2: la “Richiesta Contributo” corrisponde all’importo richiesto e ammesso a finanziamento, la “Quota finanziata” indica eventuali risorse aggiuntive messe dall’ente per coprire il costo complessivo dell’opera, mentre il “Costo Complessivo” rappresenta la somma tra contributo richiesto ed eventuale cofinanziamento.

Sul piano delle risorse, il Ministero evidenzia un forte squilibrio tra domanda e disponibilità: le richieste ammontano infatti a oltre 7,1 miliardi di euro, a fronte di risorse pari a circa 1,38 miliardi. Per questo motivo la graduatoria è stata definita applicando i criteri previsti dalla legge 145/2018.

Il riparto è stato effettuato distinguendo due categorie di enti: una prima quota, pari al 50% delle risorse, è stata destinata ai Comuni con risultato di amministrazione negativo, fino alla posizione 683; la restante metà è stata assegnata agli enti con risultato positivo, dal posto 684 al 1475, in base alla minore incidenza del disavanzo rispetto alle entrate.

Infine, viene confermato il rispetto della quota territoriale prevista dalla normativa, con almeno il 40% delle risorse destinate agli enti locali del Mezzogiorno.

Maggiori informazioni nella nota del Dait

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