Corte dei conti: obbligo di resa del conto per gli istituti di credito che gestiscono risorse pubbliche
L’istituto bancario che opera per conto di una pubblica amministrazione nella riscossione delle entrate e nella gestione dei flussi finanziari assume la qualità di agente contabile ed è tenuto a presentare un conto giudiziale idoneo a rappresentare integralmente la gestione. La qualificazione formale del rapporto come “servizio di cassa” non esclude tale obbligo quando, in concreto, l’attività svolta presenta i caratteri propri della tesoreria.
È questo il principio affermato dalla Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza 3 febbraio 2026, n. 26, che ha rigettato l’appello proposto da un istituto di credito contro la decisione della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 169/2024.
La controversia riguardava l’obbligo di rendicontazione relativo alla gestione delle tasse universitarie affidata da un ateneo pubblico alla banca. L’istituto sosteneva di aver svolto esclusivamente un servizio di cassa e non di tesoreria, ritenendo quindi sufficiente la produzione di un “verbale di verifica di cassa”.
La Corte ha respinto tale impostazione, ribadendo che ai fini della qualificazione dell’attività occorre fare riferimento non soltanto alla denominazione contrattuale attribuita dalle parti, ma soprattutto alle modalità concrete con cui il servizio viene svolto. Quando l’operatore provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e alla gestione dei flussi finanziari dell’ente pubblico, si configura una funzione riconducibile alla gestione di risorse pubbliche e, quindi, un obbligo di resa del conto giudiziale.
Secondo i giudici contabili, il principio del legittimo affidamento non può essere invocato per escludere un obbligo derivante dalla natura pubblicistica dell’attività esercitata, in assenza di specifiche assicurazioni dell’amministrazione idonee a generare una fondata aspettativa sulla diversa qualificazione del rapporto.
La sentenza precisa inoltre che il rendiconto deve essere effettivamente rappresentativo della gestione svolta, riportando le operazioni di entrata e uscita e gli elementi necessari al controllo giudiziale. Un documento meramente riepilogativo, quale il verbale di verifica di cassa, non è sufficiente a soddisfare gli obblighi dell’agente contabile.
La Corte ha quindi confermato che, nel sistema dei controlli sulle risorse pubbliche, prevale la sostanza dell’attività esercitata rispetto alla qualificazione formale del contratto: chiunque abbia il maneggio di denaro pubblico deve garantire una rendicontazione completa e verificabile davanti alla magistratura contabile.