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Elezioni comunali, il Consiglio di Stato ammette al voto a Milano sia Fassina che Fratelli d’Italia

I giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato l'importanza del principio democratico della massima partecipazione alle consultazioni elettorali nei casi in cui le liste siano in possesso di tutti i requisiti sostanziali
giornale dei comuni

Accogliendo il ricorso della lista ‘Sinistra per Roma – Fassina sindaco”, il Consiglio di Stato ha ammesso la formazione a partecipare alle prossime amministrative per le elezioni del primo cittadino e dell’Assemblea capitolina. A stabilirlo è stata la III Sezione in sede giurisdizionale.
Il Consiglio di Stato – è scritto in una nota – ha ritenuto illegittima l’esclusione dalle elezioni della lista ‘Sinistra per Roma_Fassina sindaco’, “perché nessuna disposizione di legge prevede, per la materia elettorale, la nullità di tali autentiche quando siano prive di data, purchè risulti certo che l’autenticazione sia stata effettuata nel termine previsto dalla legge”. I giudici di Palazzo Spada hanno anche evidenziato “l’importanza del principio democratico della massima partecipazione alle consultazioni elettorali nei casi in cui le liste siano in possesso di tutti i requisiti sostanziali e formali essenziali richiesti dalla legge”. Con le stesse motivazioni il Consiglio di Stato ha ammesso alla partecipazione elettorale anche la lista ‘Rete liberale’, a sostegno del candidato sindaco Alfio Marchini, precedentemente esclusa dal Tar del Lazio.

 

Il Consiglio Stato ha ammesso, inoltre, FdI alle elezioni modificando la sentenza del Tar. E’ stato così accolto l’appello presentato da ‘Fratelli d’Italia’ per la riammissione della lista alla competizione per l’elezione del Consiglio comunale di Milano. La formazione era stata esclusa per mancata presentazione delle dichiarazioni di assenza delle cause di incandidabilità. Ma l’esclusione è stata ritenuta “illegittima in quanto è risultato che tali dichiarazioni fossero state depositate complete in tutti gli elementi il giorno successivo, e il ritardo fosse da addebitare ad un comportamento della stessa Amministrazione”.

 

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