La pubblica amministrazione non può disporre l’archiviazione di un procedimento per il mero decorso del tempo qualora essa stessa abbia deciso di sospendere i lavori della conferenza di servizi, subordinando la riconvocazione a un’istanza della parte privata. Un simile arresto documentale, adottato senza garantire il previo contraddittorio e in assenza di un termine perentorio espressamente assegnato al privato, si pone in netto contrasto con i principi di leale collaborazione, buona fede e buon andamento dell’azione amministrativa.
Il principio è stato riaffermato dalla Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza del 30 giugno 2026, n. 11852/2026 (Reg. Prov. Coll. – Ric. n. 06480/2026).
I giudici amministrativi hanno evidenziato come la scelta discrezionale di sospendere la conferenza di servizi, al fine di consentire il superamento di alcune criticità istruttorie, configuri un vero e proprio autovincolo per l’autorità procedente: sebbene tale sospensione non possa tradursi in uno stallo permanente del procedimento sine die, l’amministrazione è comunque tenuta ad assumere una condotta coerente con le determinazioni già assunte. Di conseguenza, risulta manifestamente irragionevole la decisione di archiviare la pratica a sorpresa, senza prima verificare l’effettivo stato di avanzamento delle attività in corso e senza inviare la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il collegio ha inoltre precisato che non è possibile richiamare fattori ostativi emersi prima della sospensione per giustificare l’archiviazione, poiché tali elementi erano già stati assunti come base per l’interruzione temporanea dei lavori. La pronuncia rimarca quindi la preminenza della tutela del privato e del principio di economia procedimentale, soprattutto in contesti istruttori complessi che hanno già richiesto una considerevole attività da parte degli uffici pubblici e dei soggetti proponenti.
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, il Tar Lazio ha annullato il provvedimento di improcedibilità, ordinando alla Regione di rideterminarsi previa una nuova e adeguata istruttoria che garantisca il pieno rispetto del contraddittorio procedimentale.