Il Consiglio di Stato (Sez. IV), con sentenza n. 04068/2026, depositata il 20 maggio 2026, ha respinto l’appello proposto contro la decisione del TAR Toscana in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di una cabina primaria e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, riaffermando alcuni principi cardine in tema di infrastrutture energetiche, valutazione ambientale e rapporti con la pianificazione urbanistica.
In primo luogo, il Collegio ha chiarito che la valutazione dell’impatto elettromagnetico delle infrastrutture energetiche non richiede necessariamente un’analisi unitaria e contestuale di tutti gli impianti futuri connessi, potendo essere svolta per fasi procedimentali successive, coerentemente con la progressiva definizione tecnica delle opere. La disciplina di settore, infatti, non impone una valutazione cumulativa anticipata quando gli ulteriori segmenti infrastrutturali non siano ancora progettati o autorizzati, dovendosi invece garantire il rispetto dei limiti normativi attraverso successive verifiche coordinate.
In tale prospettiva, il principio di precauzione non risulta violato, poiché la normativa vigente sui campi elettromagnetici è già strutturata in termini di limiti cogenti e meccanismi di controllo progressivo, imponendo comunque che ogni fase autorizzativa successiva tenga conto dell’interazione tra gli impianti nel momento in cui questi risultino effettivamente definiti.
Sul versante urbanistico, la decisione ribadisce la portata dell’art. 52-quater del d.P.R. 327/2001, chiarendo che il provvedimento conclusivo dell’autorizzazione unica per infrastrutture energetiche ha effetto di variante urbanistica automatica e puntuale, senza necessità di ulteriori atti di recepimento e senza distinzione tra porzioni dell’area interessata. L’effetto conformativo deriva direttamente dalla legge e non richiede una motivazione specifica ulteriore rispetto all’approvazione del progetto in conferenza di servizi.
Ne consegue che la pianificazione urbanistica locale non condiziona l’an della realizzazione dell’opera, ma si adegua ex lege all’esito del procedimento autorizzatorio, ferma restando la partecipazione degli enti territoriali nella fase istruttoria.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la legittimità dell’impostazione per fasi del procedimento e la corretta applicazione del modello autorizzatorio unitario previsto per le infrastrutture energetiche, respingendo integralmente l’appello.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20 maggio 2026, n. 04068/2026, ricorso n. 08563/2025.