La qualificazione di un’opera abusiva come pertinenza urbanistica non può essere utilizzata per superare i limiti previsti dalla normativa sul condono edilizio. È il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Settima, con la sentenza n. 05518/2026, pubblicata il 9 luglio 2026, resa sul ricorso n. 04074/2024.
I giudici amministrativi hanno chiarito che, ai fini della sanatoria prevista dal cosiddetto “Terzo condono edilizio” disciplinato dal decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, e dalla normativa regionale applicabile, i limiti dimensionali dell’abuso devono essere valutati secondo i parametri stabiliti dalla legge e non possono essere ridotti attraverso una diversa qualificazione dell’intervento.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito che la nozione di pertinenza urbanistico-edilizia è più restrittiva rispetto a quella civilistica: può riguardare soltanto opere di modesta entità, accessorie rispetto all’edificio principale e prive di una propria autonomia funzionale ed economica. Non rientrano quindi in tale categoria interventi che, per consistenza e dimensioni, assumono una propria rilevanza edilizia.
La sentenza precisa inoltre che l’amministrazione non è tenuta a correggere o reinterpretare d’ufficio le dichiarazioni contenute nella domanda di condono presentata dal privato. Opera infatti il principio di autoresponsabilità del richiedente, che risponde della qualificazione e della documentazione prodotta nell’istanza amministrativa.
Nel caso esaminato, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego di sanatoria fondato sul superamento del limite massimo di volumetria condonabile previsto dalla disciplina regionale, evidenziando che la soglia dei 200 metri cubi costituisce un parametro generale non modificabile attraverso criteri diversi di calcolo.
Con la pronuncia, il Consiglio di Stato conferma dunque che, in materia di condono edilizio, la verifica della condonabilità dell’opera deve essere effettuata sulla base della reale consistenza dell’intervento e dei limiti fissati dalla legge, senza possibilità di ricondurre ad una categoria pertinenziale opere autonome per dimensione o funzione.