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Concessioni demaniali: illegittimo il riallineamento forzoso delle scadenze per i titoli già assegnati tramite gara

Il Tar Lazio ribadisce la tutela per le concessioni rilasciate a seguito di procedura evidenziale, escludendo l'equiparazione automatica alle proroghe ex lege.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 12369/2026, ha tracciato un confine netto tra le diverse tipologie di titoli concessori demaniali marittimi, impedendo alle amministrazioni locali di disporre il riallineamento forzoso delle scadenze per le concessioni già assegnate tramite procedure comparative.

Il principio di diritto Il fulcro della decisione risiede nella distinzione ontologica tra i titoli concessori: secondo il Collegio, non è consentito accomunare, ai fini della determinazione della scadenza, le concessioni prorogate automaticamente ex lege con quelle che, al contrario, sono state oggetto di un regolare procedimento di evidenza pubblica. Per quest’ultima categoria, il quadro normativo di riferimento è l’art. 3, comma 2, della legge n. 118/2022, che ne garantisce la conservazione fino alla naturale scadenza prevista nel titolo.

Il vizio di legittimità degli atti comunali La pronuncia interviene a censurare l’operato dell’ente locale che, nel deliberare la scadenza ultima per le concessioni (fissata al 30 settembre 2027), aveva omesso di distinguere tra le diverse tipologie di titoli. L’amministrazione comunale ha erroneamente esteso l’ambito di applicazione dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 17 e 18/2021) – riferibili esclusivamente alle proroghe automatiche – a concessioni rilasciate in esito a procedure selettive, le quali godono di una specifica tutela giuridica.

Gli effetti della decisione Il Tribunale ha quindi sancito l’illegittimità degli atti deliberativi impugnati nella parte in cui includevano indiscriminatamente le concessioni scadenti al 2033 tra quelle da sottoporre a nuove procedure competitive. Tale orientamento si pone in continuità con il precedente giurisprudenziale dello stesso Tribunale (sentenza n. 6717/2026), che aveva già dichiarato l’inesistenza di un obbligo di decadenza anticipata per le concessioni turistico-ricreative regolarmente aggiudicate. La tutela del legittimo affidamento del concessionario prevale, dunque, su ogni tentativo di azzeramento indifferenziato delle scadenze dei titoli demaniali.

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