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Cambiano le modalità di funzionamento della “Nuova Sabatini”

Il DL Crescita innalza da 2 a 4 milioni l’importo massimo del finanziamento agevolato
giornale dei comuni

La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali

Ora cambiano le modalità di funzionamento della cd. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno che consente alle micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

La modifica è contenuta nel decreto-legge Crescita (DL n. 34/2019), ora al vaglio del Senato.

Nel dettaglio, la norma:

– alla lettera 0a) introdotta nel corso dell’esame in sede referente, inserisce tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all’articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI;

– alla lettera a) innalza l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro;

– alla lettera b) modifica le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l’erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro – in un’unica soluzione.

A tal fine, la norma apporta in più punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione, contenuta nell’articolo 2, del D.L. n. 69/2013. (fonte: dossier di Camera e Senato del 20/06/19).

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