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Incentivi recupero IMU e TARI: fuori dal tetto del salario accessorio, ma rilevano per la spesa di personale

La Corte dei conti Veneto chiarisce i limiti della deroga prevista dalla legge n. 145/2018: il beneficio riguarda il trattamento accessorio, non il contenimento complessivo della spesa del personale
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Gli incentivi riconosciuti al personale degli enti locali per il recupero dell’evasione IMU e TARI possono essere esclusi dal limite del salario accessorio, ma devono comunque essere considerati ai fini del contenimento della spesa complessiva di personale. È il principio ribadito dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 136/2026/PAR.

La questione riguarda l’applicazione dell’articolo 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, che consente ai Comuni di destinare una quota del maggior gettito derivante dall’attività di recupero dell’evasione tributaria al trattamento accessorio del personale. La stessa norma prevede una deroga espressa al limite stabilito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Secondo la magistratura contabile, però, tale deroga opera esclusivamente sul tetto del trattamento accessorio e non può essere estesa al diverso vincolo previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, relativo al contenimento della spesa complessiva per il personale degli enti locali.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui le deroghe ai limiti di finanza pubblica devono essere interpretate in modo restrittivo: possono essere escluse dal calcolo della spesa di personale soltanto le voci espressamente previste dalla legge oppure quelle riconosciute dalla giurisprudenza in presenza di specifiche condizioni, come il finanziamento integrale con risorse esterne prive di impatto sui bilanci degli enti.

Gli incentivi per il recupero dell’evasione IMU e TARI, tuttavia, non rientrano in questa categoria, poiché derivano da risorse proprie dell’ente, costituite da una quota del maggior gettito tributario accertato e riscosso. Manca quindi il presupposto della neutralità finanziaria che consente l’esclusione dal computo della spesa di personale.

La deliberazione n. 136/2026/PAR chiarisce dunque che la disciplina introdotta dalla legge n. 145/2018 ha una portata limitata: consente di superare il vincolo sul trattamento accessorio, ma non modifica gli obblighi generali di contenimento della spesa del personale previsti dalla normativa sulla finanza pubblica locale.

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