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Bonifiche ambientali, il responsabile dell’inquinamento risponde anche per contaminazioni storiche

Il Consiglio di Stato ribadisce che l’obbligo di ripristino non ha natura sanzionatoria e si fonda sul nesso causale tra attività svolta e danno ambientale secondo il criterio del “più probabile che non”
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Bonifiche ambientali: per le contaminazioni storiche vale il principio “chi inquina paga”

L’obbligo di bonifica può essere posto a carico del soggetto che abbia contribuito alla contaminazione ambientale anche quando l’inquinamento risalga a periodi antecedenti alla disciplina vigente in materia di bonifiche. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza 9 luglio 2026, n. 5511, precisando che le misure previste dal Codice dell’ambiente non hanno natura sanzionatoria, ma sono finalizzate al ripristino del bene ambientale compromesso.

Secondo il Collegio, l’applicazione degli obblighi di bonifica alle cosiddette “contaminazioni storiche” non costituisce una violazione del principio di irretroattività, poiché non si tratta di punire oggi una condotta passata, ma di intervenire su una situazione di danno ambientale ancora attuale. Le norme in materia perseguono infatti una funzione ripristinatoria e di tutela dell’ambiente, non afflittiva.

La responsabilità del soggetto individuato dall’amministrazione richiede comunque l’accertamento del rapporto causale tra attività svolta e contaminazione. Tale verifica, ha chiarito il Consiglio di Stato, non segue i rigorosi criteri propri della responsabilità penale, ma il criterio civilistico del “più probabile che non”, secondo cui il nesso eziologico sussiste quando l’ipotesi prospettata dall’amministrazione risulti più probabile rispetto alla sua negazione.

La sentenza ha inoltre evidenziato che il principio “chi inquina paga”, richiamato dalla normativa ambientale, comporta per gli operatori coinvolti l’obbligo di sostenere gli interventi necessari alla rimozione degli effetti dell’inquinamento, anche quando la contaminazione sia frutto di condotte risalenti nel tempo.

Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’individuazione di una corresponsabilità nella contaminazione delle acque sotterranee, confermando che gli accertamenti tecnici svolti dall’amministrazione avevano dimostrato un contributo causale dell’area interessata alla compromissione ambientale. L’appello è stato quindi respinto.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 9 luglio 2026, n. 5511, conferma così un orientamento consolidato: nelle procedure di bonifica ambientale non rileva il momento storico in cui si è verificato l’inquinamento, ma la permanenza dell’offesa ambientale e la riconducibilità causale della contaminazione al soggetto individuato quale responsabile.

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