La revoca di un’autorizzazione amministrativa non può essere disposta automaticamente quando la disciplina di settore prevede, in via preventiva, una misura meno gravosa come la sospensione dell’attività. L’amministrazione deve motivare in modo puntuale le ragioni per cui ritiene insufficiente il ricorso a un intervento meno incisivo.
È il principio affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, con la sentenza n. 12379/2026, pubblicata il 6 luglio 2026, relativa al ricorso n. 9056/2025.
Secondo il Collegio, quando il quadro normativo individua una sequenza graduata di interventi amministrativi, l’autorità competente non può procedere direttamente alla misura più penalizzante senza spiegare le ragioni della scelta. La motivazione deve evidenziare perché la sospensione dell’attività non sia sufficiente a fronteggiare le criticità riscontrate e perché risulti invece necessario arrivare alla revoca del titolo autorizzativo.
Nel caso esaminato, il TAR ha rilevato che gli atti istruttori richiamati dall’amministrazione indicavano la necessità di una sospensione dell’attività e non direttamente della revoca dell’autorizzazione. L’ente, invece, aveva adottato il provvedimento più gravoso senza fornire una specifica motivazione sulla mancata applicazione della misura intermedia prevista dalla normativa regionale.
Il giudice amministrativo ha quindi accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, precisando che resta fermo il potere dell’amministrazione di riesercitare le proprie competenze nel rispetto del principio espresso dalla sentenza.
La pronuncia ribadisce un principio generale dell’azione amministrativa: anche quando sussistono irregolarità tali da giustificare un intervento pubblico, la scelta della misura adottata deve rispettare criteri di proporzionalità e gradualità, soprattutto quando l’ordinamento prevede strumenti alternativi meno restrittivi.