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Alloggi popolari, la ripartizione dei punteggi per disabilità spetta solo alla legge regionale

Il Tar Sardegna rigetta il ricorso contro un bando comunale: le amministrazioni locali non hanno spazi di discrezionalità e devono applicare in modo rigido i criteri fissati dal legislatore
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Il potere di stabilire e graduare i punteggi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) in base all’invalidità appartiene esclusivamente al legislatore regionale: i comuni non dispongono di alcuna discrezionalità e sono tenuti ad applicare fedelmente i criteri normativi, senza possibilità di creare ulteriori sotto-categorie o fasce di gravità.

Il principio di diritto è stato riaffermato dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione prima) con la sentenza n. 00959/2026, pubblicata il 26 giugno 2026 (reg. ric. n. 00580/2026), che ha respinto il ricorso di una cittadina contro la graduatoria definitiva emanata dal Comune di Cagliari.

La ricorrente aveva contestato la legittimità del bando nella parte in cui prevedeva un punteggio fisso per la presenza di componenti disabili nel nucleo familiare, senza differenziare ulteriormente il punteggio in base alla specifica gravità della patologia. Secondo la tesi della difesa, l’assenza di una simile gradazione avrebbe integrato una forma di discriminazione indiretta, in contrasto con i parametri costituzionali e sovranazionali.

I giudici amministrativi hanno tuttavia chiarito che la stazione appaltante si è limitata a recepire in modo vincolato il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 13 del 1989: la norma sarda prevede una precisa distinzione, assegnando due punti per riduzioni della capacità lavorativa comprese tra un terzo e due terzi, e tre punti per le riduzioni superiori ai due terzi. Di conseguenza, il punteggio indicato dalla legge non rappresenta una soglia minima che i comuni possono rimodulare, bensì una misura rigida e insuscettibile di variazioni da parte degli enti locali.

Il collegio ha inoltre escluso profili di illegittimità costituzionale della normativa regionale, rilevando che il sistema legislativo non ignora affatto le diverse tutele, ma manifesta una scelta discrezionale del legislatore che non appare né irragionevole né discriminatoria.

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