Il Ministero dell’Interno ha fornito nuove indicazioni operative sulla certificazione della copertura dei costi di alcuni servizi relativi all’anno 2023 per gli enti locali in condizioni di criticità finanziaria. La misura riguarda i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane che risultano strutturalmente deficitari, in dissesto finanziario o inseriti in procedure di riequilibrio pluriennale.
La circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, pubblicata il 26 maggio 2026, richiama il decreto ministeriale del 31 marzo scorso che disciplina modalità e contenuti della certificazione, da trasmettere esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno 2026.
L’obbligo interessa gli enti risultati deficitari nel 2023 sulla base dei rendiconti finanziari, quelli in dissesto ai sensi del Testo unico degli enti locali e gli enti coinvolti in procedure di riequilibrio finanziario pluriennale. Sono inclusi anche gli enti sottoposti temporaneamente a controlli centrali per mancata approvazione o trasmissione del rendiconto di gestione nei termini previsti.
La documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal segretario comunale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. Il Viminale precisa inoltre che eventuali invii effettuati con modalità differenti rispetto a quelle stabilite non saranno considerati validi.
La circolare richiama anche alcuni aspetti tecnici della compilazione, chiarendo la classificazione delle spese nelle tabelle dei costi di gestione e ricordando che, in base alla legge di bilancio 2022, i costi relativi agli asili nido sono esclusi dai controlli centrali sulla copertura dei servizi a domanda individuale.
Dal 3 luglio 2026 le Prefetture potranno verificare nella banca dati della Finanza Locale i certificati trasmessi dagli enti e saranno chiamate a vigilare sul rispetto degli adempimenti. Per gli enti strutturalmente deficitari che non dimostreranno il rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi o non presenteranno la certificazione, è prevista una sanzione pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio finanziario precedente.
Circolare DAIT n.52/2026709.28 KB