Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha diffuso la circolare n. 41 del 17 aprile 2026, con cui vengono fissati gli adempimenti relativi alla propaganda elettorale in vista delle elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci previsto per il 7 e 8 giugno.
Il documento richiama le principali disposizioni normative che regolano la campagna elettorale, a partire dalla delimitazione e assegnazione degli spazi per le affissioni, che i Comuni dovranno definire tra il 21 e il 24 aprile. Ogni lista ammessa avrà uno spazio dedicato per la propaganda, secondo quanto stabilito dalle commissioni elettorali competenti.
Dal 24 aprile, trentesimo giorno precedente al voto, scatteranno inoltre diversi divieti: non sarà più consentito il lancio di volantini in luoghi pubblici, né forme di propaganda luminosa o figurativa fissa o mobile. Da quella data sarà comunque possibile tenere comizi senza obbligo di preavviso al questore, mentre l’uso di altoparlanti su mezzi mobili sarà regolato da specifiche autorizzazioni comunali o prefettizie.
La circolare chiarisce anche che le manifestazioni legate al 25 aprile e al 1° maggio non saranno considerate propaganda elettorale, purché restino attinenti alle rispettive ricorrenze.
Tra gli altri punti, viene ribadito l’obbligo per i Comuni di mettere a disposizione locali pubblici per iniziative politiche in condizioni di parità tra le liste, l’applicazione di agevolazioni fiscali per le spese elettorali e i limiti di spesa previsti per candidati e partiti nei Comuni sopra i 15 mila abitanti.
Dal 9 maggio sarà vietata la diffusione dei sondaggi elettorali, mentre dal 23 maggio, vigilia del voto, scatterà il silenzio elettorale con il divieto di comizi e nuove affissioni fino alla chiusura delle urne. Nei giorni di voto, inoltre, sarà proibita ogni forma di propaganda entro 200 metri dai seggi.
La circolare disciplina infine anche le rilevazioni statistiche all’uscita dei seggi, consentite solo nel rispetto delle condizioni che garantiscano il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
Circolare DAIT n.41/2026