Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione V, con la sentenza n. 2671 del 3 dicembre 2025, ha ribadito i limiti del potere dei sindaci di requisire immobili attraverso ordinanze “extra ordinem”.
Secondo il Tar, tale strumento è eccezionale e residuale, utilizzabile solo in presenza di una grave necessità pubblica, caratterizzata da imprevedibilità e urgenza non imputabile all’amministrazione, e quando la misura risulti indispensabile per salvaguardare incolumità, salute o sicurezza pubblica. Deve inoltre risultare impossibile un intervento tempestivo del prefetto e il provvedimento deve avere durata temporanea chiaramente indicata.
Non possono invece giustificare la requisizione situazioni di disagio abitativo di singoli nuclei familiari, che possono essere gestite tramite i normali strumenti dei servizi sociali. L’assenza dei requisiti previsti comporta l’illegittimità dell’ordinanza, per violazione dei limiti del potere sindacale.
La sentenza conferma l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato e da altre pronunce dei TAR regionali, sottolineando che le ordinanze sindacali straordinarie devono restare misure residuali, applicabili solo in emergenze reali e non per esigenze ordinarie della popolazione.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato