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Stop agli sprechi alimentari, la legge approda alla Camera

Tra le principali novità, procedure più semplici per donare le eccedenze alimentari, incentivi alle attività commerciali e sconti sulla tassa dei rifiuti
giornale dei comuni

 

Dopo la Francia anche l’Italia adesso ha una legge contro gli sprechi alimentari. Oggi in Aula la discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge: “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.

Finalità del provvedimento è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari.

A livello europeo, la cessione di alimenti a qualsiasi titolo è disciplinata dai Regolamenti CE sulla sicurezza alimentare (Reg. CE 178/00, Reg. CE852/04 e Reg.853/04) che contengono le norme generali e specifiche inerenti le strutture, le attrezzature e la gestione delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari. Risulta invece ancora assente una normativa specifica sulla cessione del cibo a titolo gratuito e sulle politiche di riduzione dello spreco. D’altra parte, il Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’UE, ha richiesto un’azione collettiva immediata per  dimezzare, entro il 2025, lo spreco alimentare, prevenendo al contempo la produzione di rifiuti alimentari.

Nel dettaglio la proposta di legge A.C. 3057 (Gadda ed altri) è composta da 15 articoli ed è suddivisa in 5 capi.

Il Capo I Finalità, che comprende il solo articolo 1, illustra le finalità del provvedimento.

Il Capo II Misure di semplificazione e di implementazione per la limitazione degli sprechi, artt. 2-9, prevede alcune norme di semplificazione della cessione, a fini di beneficenza, dei prodotti non più adatti alla vendita o rimasti invenduti e detta disposizioni per definire in maniera univoca gli standard e le condizioni utili a consentire l’ulteriore trasformazione dei prodotti alimentari ad alta deperibilità ritirati dal mercato o invendibili per destinarli al consumo umano o animale. Viene inoltre demandata  al Ministero della salute l’armonizzazione delle misure igienico-sanitarie per la donazione delle eccedenze a fini di beneficenza e la definizione di specifici piani di autocontrollo. L’articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, il Fondo nazionale per la ricerca scientifica finalizzata alla limitazione degli sprechi di risorse naturali, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l’anno 2016. Per gli anni successivi al 2016 la dotazione del Fondo è demandata alla legge di stabilità.

Il Capo III Semplificazioni in materia fiscale, con l’articolo 10 apporta alcune modifiche alla disciplina degli adempimenti connessi alla cessione dei prodotti a fini benefici, affinché si possa godere delle agevolazioni fiscali relative ad IVA e imposte dirette, e  ne coordina l’applicazione con le modifiche introdotte alla legge 155/2003.

Il Capo IV Incentivi fiscali, artt. 11-14, prevede incentivi fiscali per sostenere e promuovere la limitazione degli sprechi favorendo l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. L’articolo 14 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di 20 milioni di euro per l’anno 2017, per provvedere all’erogazione dei contributi per l’acquisto di beni mobili da parte delle ONLUS che distribuiscono prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

Il Capo V Misure in materia di appalti, con l’art. 15, introduce nel Codice dei contratti pubblici  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle rimanenze.

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