“Dall’anno 2016, ai Comuni che si siano fusi dal 2012 in poi, spetta per un periodo di dieci anni un contributo straordinario pari al 40% dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro”. Lo stabilisce il decreto del Ministero dell’interno 26 aprile 2016, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio, specificando che la quantificazione del contributo annuale derivante dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne abbiano diritto sarà assicurata in base alla disponibilità delle risorse previste. Tuttavia, se le richieste di contributo superino la capienza dei fondi, sarà data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianità pari a dieci anni. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti saranno ripartite a favore degli stessi enti in base alla popolazione e al numero dei Comuni originari.
Secondo il decreto, inoltre, le Regioni dovranno inviare, entro e non oltre il mese successivo all’adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale n. 1 – 00184 Roma, Ufficio sportello unioni all’indirizzo, mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it